TEATRINI e ALTARINI (11 gennaio 2006)

Torna a Signs/Opinions


Bisogna aggiungere che tutti coloro che fanno parte del Gran Teatro non esistono altrove; essi sono totalmente chiusi nel cerchio di un luogo chiuso.

Giorgio Manganelli, "Pinocchio: un libro parallelo"


Forse finirà questa schiavitù consolidata da molti anni di intrighi, false intelligenze, vere furbizie, abnormi sicurezze nel poter perpetrare un cattivo governo. Cos'è questa vostra ambizione, questo sentirsi responsabili (del vostro tornaconto), professionisti (per innalzarvi), organizzati (ai vostri fini), gestori (di ciò che ritenete vostro), arruolati (poichè potete arruolare), e in questo rigidi, decisi.
Nascondere e rivelare ad arte il dominio, usare la paura che si è un giorno provata, osare, ritirarsi, fingere umanità e poi riaffondare il pugnale all'occasione propizia, affinchè tutto "faccia gioco" ai vostri piani, anche a scapito della dignità degli altri, questo voi fate. E mai, se non vi conviene, voi ritirate il pugnale dai feriti. Ed ora voi fondate fazioni, partiti su cui esercitare mormorazioni, per sentirvi vitali.
Com'è facile capire i vostri piaceri, la vostra bravura nel metterci in "cattiva luce".
Voi siete "cattiva luce", artificiali e ipocriti.
Noi aspettiamo come i funghi, il sole.

 

 

 



 




 


-   Quelli che seguono sono alcuni dei disegni che ho fatto per due  spettacoli di cui ero interprete.   -


 

Per la locandina dello spettacolo 'Il segreto del Principe Granchio' 2004/05
Per la locandina dello spettacolo 'Il segreto del Principe Granchio' 2004/05




Per la locandina dello spettacolo 'Avete paura dell'Orco?' 2005/06
Per la locandina dello spettacolo 'Avete paura dell'Orco?' 2005/06


























***   LA GRANDE TOURNEE - ESTATE 2006 -   ***







Il codice di Hammurabi

1. Qualora qualcuno accusi un altro, ponendo un bando su di lui, ma non possa provare l'accusa, allora quello che ha accusato sia messo a morte.
2. Qualora qualcuno abbia portato un'accusa contro un uomo, e l'accusato salti nel fiume, qualora egli affondi nel fiume l'accusatore prenda possesso della sua casa. Ma qualora il fiume provi che l'accusato non è colpevole, e qualora ne esca indenne, allora chi aveva portato l'accusa sia messo a morte, mentre chi era saltato nel fiume prenderà possesso della casa appartenuta all'accusatore.
3. Qualora qualcuno porti un'accusa di qualche crimine davanti agli anziani, e non provi ciò che ha denunciato, qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la pena capitale, sia messo a morte.
4. Qualora egli convinca gli anziani ad imporre una multa in cereali o denaro, riceva la multa che l'azione produce.
5. Qualora un giudice esamini un caso, raggiunga una decisione, e presenti il suo giudizio per iscritto; qualora poi un appaia un errore nella sua decisione, e ciò dipenda da sua colpa, paghi allora dodici volte la multa da lui stabilita nel caso, e sia pubblicamente rimosso dal posto di giudice, né mai più vi sieda per rendere giustizia.
6. Qualora qualcuno derubi la proprietà di un tempio o della corte, sia messo a morte, e così chi riceva la refurtiva da lui sia messo a morte.
7. Qualora qualcuno compri dal figlio o dallo schiavo di un altro uomo, senza testimoni o un contratto, argento o oro, un bue o una pecora, un asino o qualunque cosa, o qualora egli ne prenda dominio, è considerato un ladro, e sia messo a morte.
8. Qualora qualcuno rubi bestiame o pecore, o un asino, o un maiale o una capra, qualora esso appartenga a un dio o alla corte, il ladro paghi trenta volte tanto; qualora appartengano a un uomo liberato del re paghi egli il decuplo; qualora il ladro non abbia nulla con cui pagare, sia messo a morte.
9. Qualora una persona perda un bene, e lo ritrovi in possesso di un altro: qualora il possessore dica "Un mercante me l'ha venduto, ho pagato un prezzo di fronte a testimoni", ed il proprietario della cosa dica, "Porterò testimoni che conoscono la mia proprietà", allora l'acquirente porti il mercante che gliel'ha venduto, ed i testimoni dell'acquisto, ed il proprietario porti i testimoni che possono identificare la sua proprietà. Il giudice esamini le loro testimonianze - tanto dei testimoni davanti ai quali fu pagato, quanto di coloro che identificano sulla parola il bene perduto. Il mercante allora si dimostra un ladro e sia messo a morte. Il proprietario del bene smarrito riceve la sua proprietà, e chi l'aveva comprato riceve il denaro pagato dal patrimonio del mercante.
10. Qualora l'acquirente non porti il mercante e i testimoni davanti ai quali ha comprato il bene, ma il proprietario porta testimoni che lo identificano, allora il compratore è un ladro e sia messo a morte ed il proprietario riceve il bene perduto.
11. Qualora il proprietario non porti testimoni per identificare il bene perduto, è un malfattore, ha calunniato e sia messo a morte.
12. Qualora i testimoni non siano subito reperibili, allora il giudice fissi un limite, allo spirare di sei mesi. Qualora i suoi testi non siano comparsi nei sei mesi, è un malfattore, e sopporti la multa del caso pendente.
14. Qualora qualcuno rubi il figlio minorenne di un altro, sia messo a morte.
15. Qualora qualcuno prenda uno schiavo della corte maschio o femmina, o uno schiavo maschio o femmina di un uomo liberato, fuori dalle porte della città, sia messo a morte.
16. Qualora qualcuno riceva in casa sua uno schiavo fuggitivo (maschio o femmina) della corte, o di un uomo liberato, e non lo porti fuori alla pubblica proclamazione del capo della casa, il padrone della casa sia messo a morte.
17. Qualora qualcuno trovi schiavi (maschi o femmine) fuggitivi in aperta campagna e li riporti al padrone, il padrone degli schiavi lo ricompensi con due shekels d'argento.
18. Qualora lo schiavo non fornisca il nome del padrone, il ritrovatore lo porti al palazzo; segua un ulteriore ricerca, e lo schiavo sia restituito al suo padrone.
19. Qualora egli tenga gli schiavi in casa sua, e siano presi là, sia messo a morte.
20. Qualora lo schiavo che egli abbia preso fugga da lui, allora giuri ai padroni dello schiavo, e sia libero da ogni biasimo.
21. Qualora qualcuno apra un buco in una casa (apra per rubare), sia messo a morte davanti a quel buco e sepolto.
22. Qualora qualcuno sia colto sul fatto di rubare, allora sia messo a morte.
23. Qualora il ladro non sia trovato, allora il derubato denunci sotto giuramento l'ammontare della sua perdita; allora la comunità, e ... sul cui terreno e territorio e nel cui dominio era [, ] lo indennizzino per la merce rubata.
24. Qualora siano rubate persone, allora la comunità e ...paghino una mina d'argento ai loro parenti.
25. Qualora il fuoco distrugga una casa e qualcuno che viene per porre l'occhio sulla proprietà del padrone della casa prenda la proprietà del padrone della casa, egli sia gettato esattamente in quel medesimo fuoco.
26. Se un capo o un uomo (soldato comune), cui è stato ordinato di andare sulla via maestra del re per la guerra non va, ma assolda un mercenario, se trattiene il compenso, allora questo capo o uomo sia messo a morte, e chi lo rappresentava prenda possesso della sua casa.
27. Qualora un capo o uomo sia preso nella sfortuna del re (catturato in battaglia) e qualora i suoi campi e il giardino siano dati ad un altro e questi ne prenda possesso, qualora egli ritorni e raggiunga il suo posto, il suo campo ed il giardino gli siano restituiti, egli ne ritornerà in possesso.
28. Qualora un capo o uomo sia preso nella sfortuna di un re, se suo figlio è in grado di entrare in possesso, allora il campo ed il giardino siano dati a lui, egli succederà nell'asse ereditario di suo padre.
29. Se suo figlio è ancora giovane, e non può prendere possesso, un terzo del campo e del giardino sia dato a sua madre, ed ella lo prenderà.
30. Se un capo o un uomo lascia la sua casa, giardino e campo e lo da in affitto, e qualcun altro prende possesso della sua casa, giardino e campo e lo usa per tre anni: se il primo proprietario ritorna e rivendica la sua casa, giardino e campo, non sia dato a lui, ma continui ad usarlo chi ne prese possesso e lo usò.
31. Qualora egli lo dia in affitto per un anno e poi ritorni, la casa, giardino e campo gli sia restituito, ed egli torni a dominarlo.
32. Qualora un capo o un uomo sia catturato nella "Strada del Re" (in guerra), e un mercante lo riscatti, e lo riporti al suo posto; qualora egli abbia i mezzi nella sua casa per pagare il riscatto, si riscatti lui stesso: qualora non abbia alcunché nella sua casa per riscattarsi, sia riscattato dal tempio della sia comunità; qualora non vi sia alcunché nel tempio con cui pagare, paghi la corte. Il suo campo, giardino, e casa non siano dati per l'acquisto della sua libertà.
33. Qualora un ... o un ... si registri come un ritirato dalla "Strada del Re", e mandi un mercenario o un sostituto, ma lo ritiri, allora il ... o ... sia messo a morte.
34. Qualora un ... o un ... leda la proprietà di un capitano, ferisca il capitano, o porti via dal capitano un dono offerto dal re, allora il ... o ... sia messo a morte.
35. Qualora qualcuno compri i bovini o le pecore che il re ha dato ai capi da lui, perde il suo denaro.
36. Il campo, il giardino, e la casa di un capo, di un uomo, o di uno soggetto a pagare una rendita, non può essere venduto.
37. Qualora qualcuno compri il campo, il giardino, e la casa di un capo, uomo, o di uno soggetto a pagare una rendita, la sua tavola di vendita sia rotta (dichiarata invalida) e perda il suo denaro.
38. Un capo, uomo, o uno soggetto a pagare una rendita non può assegnare la sua tenuta del campo, casa, e giardino a sua moglie o figlia, e nemmeno possa assegnarli per un debito.
39. Egli può, comunque, assegnare un campo, giardino, o casa che ha comprato, e tenerlo come proprietà, a sua moglie o figlia o darlo per debito.
40. Egli può vendere il campo, giardino, e casa ad un mercante (agente reale) o ad altro pubblico ufficiale, mantenendo il compratore l'usufrutto sul campo, casa e giardino.
41. Qualora qualcuno recinti il campo, giardino, e casa di un capo, uomo, o di uno soggetto a pagare una rendita, allestendo una palizzata; se il capo, uomo o il soggetto a pagare una rendita ritorna al campo, giardino, e casa, la palizzata che gli era stata data divenga sua.
42. Qualora qualcuno prenda in uso un campo per coltivarlo, e non ne ricavi alcun raccolto, si deve provare che egli non abbia lavorato sul campo, e dovrà consegnare cereali, quanti ne ha ottenuti il suo vicino, al proprietario del campo.
43. Qualora non coltivi il campo, ma lo lasci giacere incolto, darà cereali come il suo vicino al proprietario del campo, ed il campo che ha lasciato giacere incolto dovrà ararlo, seminarlo e renderlo al suo proprietario.
44. Qualora qualcuno prenda il dominio di un campo lasciato incolto per renderlo arabile, ma è pigro, e non lo rende arabile, seminerà il campo incolto nel quarto anno, lo erpicherà e coltiverà, e lo renderà al proprietario, e per ogni decina di gan (una misura d'area) dieci gur di cereali gli saranno pagati.
45. Qualora un uomo dia in affitto il suo campo per coltivazione contro una rendita stabilita, e riceva la rendita, ma il maltempo sopravvenga a distruggere il raccolto, il danno cade sul coltivatore del suolo.
46. Qualora non riceva una rendita fissa per il suo campo, ma lasci per tale titolo metà o la terza parte del raccolto, il cereale sul campo sia diviso proporzionalmente tra il coltivatore ed il proprietario.
47. Se il coltivatore, poiché non ha avuto successo nel primo anno, ha fatto coltivare il terreno da altri, il proprietario non può sollevare alcuna eccezione; il campo è stato coltivato ed egli riceve il raccolto secondo l'accordo.
48. Se qualcuno ha un debito per un prestito, e una tempesta danneggia i cereali, o il raccolto perisce, o i cereali non crescono per carenza di acqua; in quell'anno non ha bisogno di dare al creditore alcuna quantità di cereali, egli lava nell'acqua la tavola in cui è segnato il debito e non paga alcuna rendita per tale anno.
49. Qualora qualcuno prenda denaro da un mercante, e dia al mercante un campo coltivabile a frumento o a sesamo e gli ordini di piantare frumento o sesamo nel campo, e di eseguire il raccolto; qualora il coltivatore pianti frumento o sesamo nel campo, al raccolto il frumento o il sesamo apparterrà al proprietario del campo ed egli pagherà il frumento come rendita, per il denaro ricevuto dal mercante, ed egli dia ciò che serve alla sussistenza del coltivatore al mercante.
50. Qualora egli dia un campo da frumento coltivato a frumento, o un campo da sesamo coltivato a sesamo, il frumento nel campo appartenga al proprietario del campo, e restituisca il denaro al mercante come prestato.
51. Qualora non abbia denaro per rifondere, allora paghi in frumento o sesamo al posto del denaro come prestato per ciò che ha ricevuto dal mercante, secondo la tariffa reale.
52. Qualora il coltivatore non pianti frumento o sesamo nel campo, il contratto del debitore non è indebolito.
53. Qualora uno sia troppo pigro per tenere il suo argine in condizioni appropriate, e non lo tiene così; qualora dunque l'argine rompa e tutti i campi siano allagati, allora colui nel cui argine avvenne la rotta sia venduto per denaro, ed il denaro rimpiazzi il frumento di cui ha causato la perdita.
54. Qualora non possa rimpiazzare il frumento, allora egli e le sue proprietà siano divisi tra i coltivatori il cui frumento ha subito l'allagamento.
55. Qualora qualcuno apra i suoi solchi per irrigare il suo terreno, ma è malaccorto, e l'acqua allaghi il campo del suo vicino, allora paghi frumento per la sua perdita.
56. Qualora un uomo lasci entrare l'acqua, e l'acqua sommerga la piantagione del vicino, paghi dieci gur di frumento per ogni gan di terra.
57. Se un pastore, senza il permesso del proprietario del campo, ed all'insaputa del proprietario delle pecore, lascia le pecore in un campo a pascolare, allora il proprietario faccia il suo raccolto, ed il pastore, che ha fatto pascolare il gregge senza il permesso del proprietario del campo, paghi al proprietario venti gur di frumento per ogni dieci gan.
58. Qualora dopo che le greggi hanno lasciato il pascolo e sono state rinchiuse nel recinto comune alla porta della città, qualche pastore le lasci in un campo ed esse pascolano là, questo pastore prenda possesso del terreno in cui ha permesso che si pascolasse, ed al raccolto deve pagare sessanta gur di frumento per ogni dieci gan.
59. Qualora qualche uomo, all'insaputa del proprietario del giardino, tagli un albero in un giardino paghi mezza mina in denaro.
60. Qualora qualcuno affidi un terreno ad un giardiniere, perché sia adibito a giardino, qualora vi lavori, e ne abbia cura per quattro anni, il quinto anno il proprietario ed il giardiniere lo dividano, ed il proprietario abbia la sua parte.
61. Se il giardiniere non ha completato la messa a dimora del campo, lasciando una parte inutilizzata, questa sia assegnata a lui come sua.
62. Qualora non pianti il campo che gli fu affidato come giardino, qualora esso sia arabile (per frumento o sesamo) il giardiniere paghi al proprietario il prodotto del campo per gli anni che egli abbia lasciato incolto, a seconda del prodotto dei campi vicini, metta il campo in condizione arabile e lo restituisca al suo proprietario.
63. Qualora egli trasformi terra sprecata in campi arabili e la restituisca al suo proprietario, quest'ultimo gli paghi per un anno dieci gur per dieci gan.
64. Qualora qualcuno dia in uso il suo giardino ad un giardiniere per lavorare, il giardiniere paghi al suo proprietario due terzi del prodotto del giardino, per il tempo in cui ne ha il possesso, e tenga l'altro terzo.
65. Qualora il giardiniere non lavori il giardino ed il prodotto perisca, il giardiniere paghi in proporzione ai giardini vicini.
- [Il testo relativo alle leggi dalla 66 alla 99 è perduto]

100. ... interesse per il denaro, tanto quanto ne ha ricevuto, gli sia pertanto data una nota, ed il giorno, quando stabilito, paghi al mercante.
101. Se non esistono usi commerciali nel posto in cui sia capitato, lasci egli al mercante l'intera somma ricevuta dal mediatore (agente) per darla al mercante.
102. Qualora un mercante affidi denaro ad un agente per qualche investimento, e l'agente patisca una perdita nel luogo in cui si reca, garantirà il capitale al mercante.
103. Qualora, durante il viaggio, un nemico gli sottragga tutto quel che aveva, il mediatore giuri in nome di Dio e sia liberato da ogni obbligazione.
104. Qualora un mercante dia ad un agente frumento, lana, olio, o qualunque altra merce da trasportare, l'agente dia una ricevuta per il valore, e compensi all'uopo il mercante. Quindi ottenga una ricevuta dal mercante per il denaro che gli dà.
105. Se l'agente è poco accurato, e non prende una ricevuta per il denaro che ha dato al mercante, non può considerare come proprio il denaro di cui non ha ricevuta.
106. Qualora l'agente accetti denaro dal mercante, ma abbia una lite con il mercante (negando la ricevuta), allora giuri il mercante dinanzi a Dio e a testimoni che ha dato tale denaro all'agente, e l'agente gli paghi tre volte la somma.
107. Qualora il mercante inganni l'agente, in ciò che quest'ultimo gli ha restituito tutto quel che gli era stato dato, ma il mercante nega la ricevuta di ciò che gli era stato restituito, allora questo agente accusi il mercante davanti a Dio e a giudici, e se ancora egli neghi di aver ricevuto ciò che l'agente gli aveva dato paghi sei volte la somma all'agente.
108. Se una taverniera tenutaria di una taverna non accetta frumento secondo il peso lordo in pagamento di bevande, ma prende denaro, ed il prezzo della bevanda è meno di quello del frumento, sia condannata e gettata nell'acqua.
109. Qualora cospiratori s'incontrino nella casa di una taverniera tenutaria di taverna, e questi cospiratori non sono catturati e consegnati alla corte, la taverniera tenutaria di taverna sia messa a morte.
110. Qualora una “sorella di un dio” apra una taverna, o entri in una taverna per bere, questa donna sia arsa viva.
111. Qualora una tenutaria di locanda serva sessanta ka di bevanda usakani a ... ella riceva cinquanta ka di frumento al raccolto.
112. Qualora qualcuno sia in viaggio ed affidi argento, oro, pietre preziose, o qualunque bene mobile ad un altro, e voglia riaverlo da lui; se quest'ultimo non riporti tutti i beni al posto stabilito, ma se ne appropri a suo uso, allora quest'uomo, che non portò i beni per la riconsegna, sia condannato e paghi il quintuplo di tutto ciò che gli era stato affidato.
113. Qualora qualcuno abbia in consegna frumento o denaro, ed egli prenda dal granaio o dalla cassa senza che il proprietario ne sia informato, allora chi prese senza che il proprietario ne fosse informato frumento dal granaio o denaro dalla cassa sia legalmente condannato, e ripaghi il frumento che ha preso. E perda qualunque provvigione gli fosse stata pagata o promessa.
114. Qualora un uomo non abbia alcun titolo su un altro per [avere] frumento e denaro, e tenti di richiederne con la forza, paghi un terzo di mina d'argento in ogni caso.
115. Qualora uno abbia un titolo su un altro per [avere] frumento e denaro e lo imprigioni; qualora il prigioniero muoia in prigione di morte naturale, il caso non proceda ulteriormente.
116. Qualora il prigioniero muoia in prigione per percosse o maltrattamento, il signore del prigioniero accusi il mercante davanti al giudice. Se era un uomo libero per condizione e per nascita, il figlio del mercante sia messo a morte; se era uno schiavo, pagherà un terzo di mina d'oro, e tutto ciò che il signore del prigioniero diede egli rifonderà.
117. Qualora chiunque manchi di adempiere un debito, e venda sé stesso, sua moglie, suo figlio, e la figlia per denaro o li ceda per lavoro forzato: lavoreranno per tre anni nella casa dell'uomo che li comprò, o del proprietario, e nel quarto anno siano rimessi in libertà.
118. Qualora egli ceda uno schiavo o schiava per lavoro forzato, ed il mercante li subaffitti, o li venda per denaro, non si può sollevare alcuna obiezione.
119. Qualora chiunque manchi di adempiere un debito, e venda la cameriera servente che gli ha partorito figli, per denaro, il denaro che ha pagato il mercante gli sia ripagato dal proprietario della schiava ed ella sia liberata.
120. Qualora qualcuno depositi frumento al sicuro nella casa di un'altra persona, ed avvenga un qualunque danno al frumento in deposito, o qualora il proprietario della casa apra il granaio e prenda del frumento, o qualora specialmente egli neghi che il frumento sia stato depositato nella sua casa: allora il proprietario del frumento reclamerà il frumento davanti a Dio (un giuramento), ed il proprietario della casa pagherà per tutto il grano che ha preso al suo proprietario.
121. Qualora qualcuno depositi frumento nella casa di un altro gli pagherà il deposito nella misura di un gur per ogni cinque ka di frumento per anno.
122. Qualora qualcuno dia ad altri argento, oro, o qualsiasi altra cosa da tenere, mostrerà tutto a testimoni, prepari un contratto, e poi lo affidi perché venga custodito in modo sicuro.
123. Qualora lo affidi in custodia senza testimoni o contratto, e l'affidatario lo neghi, allora egli non ha alcun diritto.
124. Qualora uno consegni argento, oro, o qualsiasi altra cosa ad un altro perché sia conservato in modo sicuro, davanti ad un testimone, ma egli neghi, sarà portato davanti ad un giudice, e pagherà per intero tutto ciò che ha negato.
125. Qualora qualcuno piazzi la sua proprietà presso un altro perché sia conservato in modo sicuro, e là, tramite ladri o rapinatori, la sua proprietà e la proprietà dell'altro vadano perdute, il proprietario della casa, per la cui negligenza ebbe luogo la perdita, compenserà il proprietario per tutto ciò che gli era stato affidato. Ma il proprietario della casa cercherà di seguire e recuperare la sua proprietà, e di riprenderla dal ladro.
126. Qualora qualcuno che non ha perduto i suoi beni affermi che essi sono andati perduti, e faccia false richieste: qualora egli reclami i propri beni e il risarcimento davanti a Dio, anche se non li ha persi, sarà compensato per tutta la pretesa perdita. (ossia, il giuramento è tutto quel che occorre)
127. Qualora qualcuno “punti il dito” (calunni) su una sorella di un dio o la moglie di qualcuno, e non possa provarlo, questo uomo sia portato davanti ai giudici e la sua fronte sia segnata. (con il taglio della pelle, o forse dei capelli.)
128. Qualora un uomo prenda una donna in moglie, ma non abbia rapporti con lei, questa donna non gli è moglie.
129. Qualora la moglie di un uomo sia sorpresa (in flagranza) con un altro uomo, siano entrambi legati e gettati in acqua, ma il marito può perdonare la moglie ed il re i suoi schiavi.
130. Qualora un uomo violenti la moglie (promessa o sposa-bambina) di un altro uomo, che non ha mai conosciuto un uomo, e vive ancora nella casa paterna, e dorma con lei e sia sorpreso, quest'uomo sia messo a morte, ma la moglie è innocente.
131. Qualora un uomo porti un'accusa contro la moglie di un altro, ma ella non è stata sorpresa con un altro uomo, deve fare un giuramento e poi può ritornare a casa.
132. Se il “dito è puntato” contro una moglie di un altro uomo, ma non è colta a dormire con l'altro uomo, ella salterà nel fiume per suo marito.
133. Se un uomo è preso prigioniero in guerra, e v'è sostentamento nella sua casa, ma sua moglie lasci casa e corte, e vada in un'altra casa: poiché sua moglie non tenne la propria corte, ed andò in un'altra casa, sarà condannata giudizialmente e gettata nell'acqua.
134. Qualora qualcuno sia catturato in guerra e non vi sia sostentamento nella sua casa, qualora allora sua moglie vada in un'altra casa questa donna sarà tenuta innocente.
135. Qualora un uomo sia preso prigioniero in guerra e non vi sia sostentamento in casa sua e sua moglie vada in un'altra casa e dia alla luce figli; e qualora in seguito suo marito ritorni e venga a casa: allora questa moglie tornerà da suo marito, ma i figli seguiranno loro padre.
136. Qualora qualcuno lasci la sua casa, fugga, ed allora sua moglie vada in un'altra casa, qualora poi egli ritorni, e voglia riprendersi sua moglie: poiché è fuggito dalla sua casa ed è corso via, la mogli di questo fuggiasco non tornerà da suo marito.
137. Se un uomo desidera separarsi da una donna che gli ha partorito dei figli, o da sua moglie che gli ha partorito dei figli: allora egli restituirà a quella moglie la sua dote, ed una parte dell'usufrutto del campo, giardino, e proprietà, in modo che possa prendersi cura dei figli. Quando ha fatto crescere i suoi figli, una porzione di tutto ciò che è dato ai figli, pari a quanto è dato ad uno di loro, sarà dato a lei. Ella può allora sposare l'uomo del suo cuore.
138. Se un uomo desidera separarsi da una donna che non gli ha partorito dei figli, le darà il valore del suo denaro d'acquisto e la dote che ella portò dalla casa di suo padre, e la lascerà andare.
139. Se non vi fu alcun prezzo di acquisto le darà una mina d'oro come dono di rilascio.
140. Qualora sia un uomo liberato le dia un terzo di mina d'oro.
141. Se la moglie di un uomo, che vive in casa sua, desidera lasciarlo, piomba nei debiti, cerca di rovinare la propria casa, trascura suo marito, ed è dichiarata colpevole in giudizio: qualora suo marito le offra il rilascio, ella può andare per la sua strada, ed egli non le dà alcunché come dono di rilascio. Se suo marito non desidera rilasciarla, e qualora egli prenda un'altra moglie, ella rimarrà come serva nella casa di suo marito.
142. Qualora un uomo litighi con la moglie, e dica: “Tu non sei adatta a me,” vanno presentate le ragioni della sua manchevolezza. Se ella è incolpevole, e non c'è alcun torto da parte sua, ma egli la lascia e la trascura, allora nessuna colpa si lega a questa donna, ella prenderà la sua dote e tornerà alla casa di suo padre.
143. Se ella non è innocente, ma lascia il marito, e rovina la sua casa, trascurando suo marito, questa donna sarà gettata nell'acqua.
144. Qualora un uomo prenda moglie e questa donna dia al marito una cameriera-servente, ed ella gli partorisca dei figli, ma quest'uomo vuole prendere un'altra moglie, ciò non gli sarà permesso; egli non prenderà una seconda moglie.
145. Qualora un uomo prenda moglie, ed ella non gli partorisca figli, ed egli intenda prendere un'altra moglie: qualora prenda questa seconda moglie, e la porti a casa, a questa seconda moglie non sarà concessa l'uguaglianza con sua moglie.
146. Qualora un uomo prenda una moglie ed ella dia a quest'uomo una cameriera servente come moglie ed ella gli partorisca figli, ed allora questa cameriera assuma l'uguaglianza con la moglie: poiché gli ha partorito figli il suo padrone non potrà venderla per denaro, ma può tenerla come schiava, riconoscendola tra le cameriere serventi.
147. Qualora non gli abbia partorito figli, allora la sua padrona può venderla per denaro.
148. Qualora un uomo prenda una moglie, ed ella sia colta da una malattia, se allora egli desideri di prendere una seconda moglie non ripudierà sua moglie, che è stata attaccata dalla malattia, ma egli la terrà nella casa che ha costruito e la sosterrà finché vive.
149. Se questa donna non vuole rimanere nella casa di suo marito, allora egli la compenserà per la dote che portò con sé dalla casa di suo padre, e può andare.
150. Qualora un uomo dia a sua moglie un campo, un giardino, e una casa ed un documento in tal senso, se poi dopo la morte di suo marito i figli non avanzino pretese, allora la madre può devolvere tutto al figlio che preferisce, e non occorre lasciare alcunché ai suoi fratelli.
151. Se una donna che viveva nella casa di un uomo ha fatto un accordo con suo marito, nel senso che nessun creditore può arrestarla, ed ha un documento nel senso: se quell'uomo, prima di sposare quella donna, aveva un debito, il creditore non può detenere la donna per ciò. Ma se la donna, prima di essere entrata nella casa dell'uomo, aveva un debito, il creditore non può detenere la donna per ciò. Ma se la donna, prima di essere entrata nella casa dell'uomo, aveva contratto un debito, il suo creditore non può arrestare suo marito per quella ragione.
152. Se dopo che la donna è entrata nella casa dell'uomo, entrambi hanno contratto un debito, entrambi devono pagare il mercante.
153. Se la moglie di un uomo a causa di un altro uomo ha ucciso i loro compagni (suo marito e la moglie dell'altro uomo), entrambi siano impalati.
154. Qualora un uomo sia colpevole di incesto con la figlia, sarà condotto via dal luogo (esiliato)
155. Qualora un uomo fidanzi una ragazza a suo figlio, e suo figlio abbia rapporti con lei, ma egli (il padre) successivamente la disonori, e sia sorpreso, allora sarà legato e gettato nell'acqua (annegato).
156. Qualora un uomo fidanzi una ragazza a suo figlio, ma suo figlio non l'ha conosciuta, e se allora egli la disonori, le pagherà una mina d'oro, e la compenserà per tutto ciò che ella ha portato fuori della casa di suo padre. Ella può sposare l'uomo del suo cuore.
157. Qualora qualcuno sia colpevole d'incesto con sua madre dopo suo padre, entrambi siano bruciati.
158. Qualora qualcuno sia sorpreso dopo suo padre con la sua moglie principale, che gli ha partorito figli, sarà allontanato dalla casa di suo padre.
159 Qualora qualcuno, che ha portato proprietà personali nella casa di suo futuro suocero, e ha pagato il denaro d'acquisto per l'acquisto, cerca un'altra donna, e dice a suo futuro suocero: “Io non voglio tua figlia,” il padre della ragazza può tenere tutto quello che egli ha portato.
160. Qualora un uomo porti proprietà personali nella casa di suo futuro suocero e paga il “prezzo d'acquisto” (per sua moglie): se allora il padre della ragazza dica: “Non ti darò mia figlia,” egli gli restituirà tutto quello che egli ha portato con sé.
161. Qualora un uomo porti sue proprietà personali nella casa del suo futuro suocero e paghi il “prezzo d'acquisto”, se allora il suo amico lo diffami, e il suo futuro suocero dica al giovane marito: “Non sposerai mia figlia,” allora egli gli restituirà per intero tutto ciò che aveva portato con sé.
162. Qualora un uomo sposi una donna, ed ella gli partorisca figli; se poi questa donna muoia, suo padre non ha alcun diritto sulla sua dote; questa appartiene ai figli di lei.
163. Qualora un uomo sposi una donna ed ella non gli partorisca figli; se poi questa donna muoia, se il “prezzo d'acquisto” che egli aveva pagato al futuro suocero gli è restituito, suo marito non avrà alcun diritto sulla dote di questa donna; esso appartiene alla casa di suo padre.
164. Qualora il suocero non gli restituisca l'ammontare del “prezzo d'acquisto” egli può sottrarre l'ammontare del “prezzo d'acquisto” dalla dote, e poi pagare il resto alla casa del padre.
165. Qualora un uomo dia al figlio che preferisce un campo, giardino, e casa, ed un documento in tal senso: se poi suo padre muoia, ed i fratelli dividano il patrimonio, allora gli daranno prima il dono di suo padre, e lo accetterà; ed essi dividano il resto della proprietà.
166. Qualora un uomo prenda mogli per suo figlio, ma non prenda moglie per suo figlio minore, e se poi muoia; nel caso che i figli dividano il patrimonio, metteranno da parte oltre alla sua quota il “prezzo d'acquisto” per il figlio minore che non aveva preso ancora moglie, e gli assicureranno una moglie.
167. Qualora un uomo sposi una donna ed ella gli partorisca figli: se questa moglie muoia ed allora ne prenda un'altra che gli partorisca figli: nel caso che il padre muoia, i figli non devono dividere il patrimonio secondo le madri, essi divideranno le doti delle loro madri solo in questo modo; dividano il patrimonio paterno in parti uguali fra loro.
168. Qualora un uomo voglia mettere suo figlio fuori di casa, e dichiari davanti al giudice: “Voglio mettere fuori mio figlio,” allora il giudice esaminerà le sue ragioni. Qualora il figlio non sia colpevole di alcuna grande mancanza, per la quale può essere messo fuori a buon diritto, il padre non lo metterà fuori.
169. Qualora sia colpevole di una grande mancanza, per la quale potrebbe a buon diritto privarlo dello status di figlio, il padre lo perdonerà per la prima volta; ma nel caso che sia colpevole di una grande mancanza per la seconda volta il padre priverà suo figlio di tutto lo status filiale.
170. Qualora la moglie partorisca figli ad un uomo, o la sua cameriera servente abbia partorito figli, ed il padre finché ancora vivente dice ai figli che la cameriera servente ha partorito: “Figli miei,” ed egli li calcoli come i figli di sua moglie; se poi il padre muoia, allora i figli della moglie e della cameriera servente divideranno la proprietà paterna in comune. Sta al figlio della moglie dividere e scegliere.
171. Se, tuttavia, il padre finché ancora vivente non disse ai figli della cameriera servente: “Figli miei,” e poi muore il padre, allora i figli della cameriera servente non divideranno con i figli della moglie, ma la libertà della cameriera e dei suoi figli sarà concessa. I figli della moglie non avranno diritto a rendere schiavi i figli della cameriera; la moglie prenderà la sua dote (da suo padre), ed il dono che suo marito le diede e le devolse (separato dalla dote, o dal prezzo di acquisto pagato a suo padre), e vivrà nella casa di suo marito: finché vive la userà, non potrà essere venduta per denaro. Tutto ciò che lascia apparterrà ai suoi figli.
172. Se suo marito non le diede alcun dono, sarà compensata per il suo dono, e riceverà una quota dal patrimonio di suo marito, uguale a quella di un figlio. Se i suoi figli la vessano, per cacciarla di casa, il giudice esaminerà la questione, e se i figli sono in colpa la donna non lascerà la casa di suo marito. Se la donna desideri lasciare la casa, deve lasciare ai suoi figli il dono che le diede il marito, ma può prendere la dote della casa di suo padre. Poi può sposare l'uomo del suo cuore.
173. Qualora questa donna partorisca figli al suo secondo marito, nel posto in cui andò, i suoi figli di primo e secondo letto divideranno tra loro la dote.
174. Qualora non partorisca figli al suo secondo marito, i figli del primo marito avranno la dote.
175. Qualora uno schiavo di Stato o un uomo liberato sposino la figlia di un uomo libero, e nascano figli, il padrone dello schiavo non avrà diritto a rendere schiavi i figli del libero.
176. Qualora, invece, uno schiavo di Stato o un uomo liberato sposi la figlia di un uomo, e poiché egli la sposa ella porti una dote dalla casa di suo padre, se poi entrambi ne godano e fondino una famiglia, ed accumulino ricchezze, se poi lo schiavo muoia, allora colei che nacque libera può prendere la dote, e tutto ciò che ha guadagnato assieme al marito; li dividerà in due parti, metà ne prenda il padrone per lo schiavo, e l'altra la prenda la donna nata libera per i suoi figli.
177. Se una vedova, i cui figli non sono ancora cresciuti, desidera entrare in un'altra casa (risposarsi), non vi entrerà senza che lo sappia un giudice. Allora la casa del suo primo marito sarà affidata al secondo marito ed alla donna stessa come amministratori. E sia eseguito un resoconto in proposito. Ella terrà la casa in ordine, seguirà la crescita dei figli, e non venderà le dotazioni della casa. Chi acquista le dotazioni dei figli di una vedova perderà il suo denaro, e i beni ritorneranno ai loro proprietari.
178. Se una “donna devota” o una prostituta alla quale il padre ha dato una dote ed un documento in tal senso, ma in questo documento non è dichiarato che ella ne può disporre come le piace, e non ha esplicitamente dichiarato che ella ha il diritto di alienare; se poi suo padre muoia, allora i fratelli di lei terranno il suo campo e giardino, e le daranno frumento, olio, e latte in ragione della sua quota, e la soddisferanno. Se i suoi fratelli non le danno frumento, olio e latte in ragione della sua quota, allora il suo campo e giardino la sosterranno. Ella avrà l'usufrutto del campo e del giardino e di tutto ciò che il padre le diede per quanto vive, ma non può venderlo o assegnarlo ad altri. La sua posizione di eredità appartiene ai suoi fratelli.
179. Qualora una “sorella di un dio,” o una prostituta, riceva un dono da suo padre, ed un documento in cui è stato esplicitamente dichiarato che ella può disporne come le piace, e le dia completa disponibilità in proposito: se suo padre muoia, allora, ella può lasciare la sua proprietà a chiunque le piace. I suoi fratelli non possono sollevare alcuna obiezione.
180. Qualora un padre dia un regalo a sua figlia – sia da maritare sia prostituta (non maritabile) – e poi muoia, allora le tocca ricevere la quota di un figlio dal patrimonio paterno, e goderne dell'usufrutto finché vive. Il suo patrimonio appartiene ai suoi fratelli.
181. Qualora un padre voti a Dio una serva del tempio o una vergine del tempio e non le dia alcun regalo: se poi il padre muoia, ella riceverà un terzo della quota di un figlio dall'eredità della casa di suo padre, e ne godrà dell'usufrutto finché vive. Il suo patrimonio appartiene ai suoi fratelli.
182. Qualora un padre voti sua figlia come moglie di Mardi di Babilonia (come nel 181), e non le dia alcun regalo, neppure un documento; se poi suo padre muoia, allora riceverà dai suoi fratelli un terzo della quota di un figlio dall'eredità della casa di suo padre, ma Marduk può lasciare il suo patrimonio a chi più le piace.
183. Qualora un uomo dia alla figlia [che gli è nata]da una concubina una dote, ed un marito, ed un documento; se poi suo padre muoia, ella non riceverà alcuna quota dal patrimonio paterno.
184. Qualora un uomo non dia alla figlia [che gli è nata] da una concubina una dote, né un marito; se poi suo padre muoia, suo fratello le darà una dote commisurata all'agiatezza del padre e le assicurerà un marito.
185. Qualora un uomo adotti un bambino attribuendogli il nome di figlio, e lo allevi, questo figlio cresciuto non può essere richiesto in restituzione.
186. Qualora un uomo adotti un figlio, e se dopo che l'ha preso costui offenda i suoi genitori adottivi, allora questo figlio adottato tornerà alla casa di suo padre.
187. Il figlio di una cortigiana in servizio al palazzo, o di una prostituta, non può essere chiesto in restituzione.
188. Se un artigiano ha preso per farlo crescere con sé un ragazzo e gli insegna il proprio mestiere, egli non può essere chiesto in restituzione.
189. Se non gli hai insegnato il proprio lavoro, questo figlio adottato può tornare alla casa di suo padre.
190. Se un uomo non mantiene un bambino che ha adottato come figlio e fatto crescere come gli altri suoi bambini, allora suo figlio adottivo può ritornare alla casa di suo padre.
191. Qualora un uomo, che aveva adottato un figlio e lo aveva fatto crescere, fondato una famiglia, e ha avuto figli, voglia ripudiare suo figlio, allora questo figlio adottato non andrà semplicemente per la sua strada. Suo padre adottivo gli darà dei propri beni un terzo della quota di un figlio, e poi potrà andare. Egli non gli darà del campo, giardino e casa.
192. Qualora un figlio di una cortigiana o di una prostituta dica a suo padre o madre adottivi: "Tu non sei mio padre, o mia madre", gli sia tagliata la lingua.
193. Qualora il figlio di una cortigiana o di una prostituta desideri la casa di suo padre, ed abbandoni la casa dei suoi genitori adottivi, allora gli sia cavato un occhio.
194. Qualora un uomo dia suo figlio ad una nutrice ed il figlio muoia nelle sue braccia, ma la nutrice all'insaputa del padre e della madre allatti un altro bambino, allora l'accuseranno di aver allattato un altro bambino senza che il padre e la madre lo sapessero e le saranno tagliate le mammelle.
195. Qualora un figlio colpisca suo padre, gli siano troncate le mani.
196. Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio.
197. Qualora un uomo rompa un osso ad un altro, gli sia rotto un osso.
198. Qualora cavi l'occhio di un uomo liberato, o rompa l'osso di un uomo liberato, pagherà una mina d'oro.
199. Qualora cavi l'occhio dello schiavo di un uomo, o rompa l'osso dello schiavo di un uomo, pagherà metà del valore di esso.

200. Qualora un uomo rompa un dente ad un suo pari, gli sia rotto un dente.
201. Qualora egli rompa il dente di un uomo liberato, pagherà un terzo di mina d'oro.
202. Qualora qualcuno colpisca il corpo di un uomo di rango superiore al suo, riceverà sessanta colpi con una frusta di bue in pubblico.
203. Qualora un uomo libero per nascita colpisca il corpo di un altro uomo libero per nascita o di uguale rango, pagherà una mina d’oro.
204. Qualora un uomo liberato colpisca il corpo di un altro uomo liberato, pagherà dieci shekels in denaro.
205. Qualora lo schiavo di un uomo liberato colpisca il corpo di un uomo liberato, gli sarà tagliato un orecchio.
206. Qualora durante una lite un uomo colpisca un altro e lo ferisca, allora giurerà, "Non l'ho ferito volontariamente," e pagherà i medici.
207. Qualora l’uomo muoia per la ferita, egli giurerà in modo simile, e se il deceduto era un uomo libero per nascita, pagherà mezza mina in denaro.
208. Se era un uomo liberato, pagherà un terzo di mina.
209. Qualora un uomo colpisca una donna libera per nascita in modo che ella perda il figlio senza partorirlo, egli pagherà dieci shekels per la perdita di lei.
210. Qualora la donna muoia, la figlia di lui sarà messa a morte.
211. Qualora una donna della classe libera perda suo figlio per un colpo, egli pagherà cinque shekels in denaro.
212. Qualora questa donna muoia, egli pagherà mezza mina.
213. Qualora colpisca la cameriera servente di un uomo, ed ella perda il figlio, egli pagherà due shekels in denaro.
214. Qualora questa cameriera servente muoia, pagherà un terzo di mina.
215. Qualora un medico faccia un'ampia incisione con un coltello operatorio e lo curi, o qualora egli apra un tumore (sopra l'occhio) con un coltello operatorio, e salvi l'occhio, riceverà dieci shekels in denaro.
216. Qualora il paziente sia un uomo liberato, egli riceve cinque shekels.
217. Qualora egli sia lo schiavo di qualcuno, il suo padrone darà al medico due shekels.
218.Qualora un medico faccia una grande incisione con il coltello operatorio, e lo uccida, o apra un tumore con il coltello operatorio, e tagli l'occhio, gli saranno tagliate le mani.
219. Qualora un medico faccia una grande incisione con il coltello operatorio sullo schiavo di un uomo liberato, e lo uccida, rimpiazzerà lo schiavo con un altro schiavo.
220. Se aveva aperto un tumore con il coltello operatorio, e cavato un occhio, pagherà metà del suo valore.
221. Qualora un medico guarisca l’osso rotto o la parte molle ammalata di un uomo, il paziente pagherà al medico cinque shekels in denaro.
222. Qualora sia un uomo liberato pagherà tre shekels.
223. Qualora sia uno schiavo il suo proprietario pagherà al medico due shekels.
224. Qualora un chirurgo veterinario esegua una seria operazione su un asino od un bue, e lo curi, il proprietario pagherà come compenso al chirurgo un sesto di shekel.
225. Qualora egli esegua una seria operazione su un asino od un bue, e lo uccida, pagherà al proprietario un quarto del suo valore.
226. Qualora un barbiere, all'insaputa del rispettivo padrone, tagli il marchio di uno schiavo che non deve essere venduto, siano tagliate le mani di questo barbiere.
227. Qualora qualcuno inganni un barbiere, in modo che egli segni uno schiavo che non dev'essere venduto con il marchio di uno schiavo, egli sarà messo a morte, e sepolto nella sua casa. Il barbiere giurerà "Non l'ho segnato volontariamente," e sarà innocente.
228. Qualora un costruttore costruisca una casa per qualcuno e la completi, egli darà a lui un compenso di due shekels in denaro per ogni sar di superficie.
229. Qualora un costruttore costruisca una casa per qualcuno, e non la costruisca debitamente e la casa che costruì cada ed uccida il proprietario, allora quel costruttore sarà messo a morte.
230. Qualora uccida il figlio del proprietario il figlio di quel costruttore sarà messo a morte.
231. Qualora uccida uno schiavo del proprietario, allora darà in pagamento un suo schiavo per lo schiavo del proprietario della casa.
232. Qualora rovini dei beni, risarcirà per tutto ciò che fu rovinato, ed in tanto in quanto non costruì debitamente questa casa che egli costruì e cadde, la ricostruirà daccapo di tasca propria.
233. Qualora un costruttore costruisca una casa per qualcuno, anche se non l'abbia ancora completata; se poi i muri sembrano pericolanti, il costruttore deve rendere solidi i muri di tasca propria.
234. Qualora un costruttore di navi costruisca una barca di sessanta gur per un uomo, questi gli pagherà una ricompensa di due shekels in denaro.
235. Qualora un costruttore di navi costruisca una barca per qualcuno, e non la faccia stagna, se durante quello stesso anno quella barca é inviata lontano e patisca danno, il costruttore di navi smonterà la barca e la rimonterà stagna a proprie spese. La barca stagna egli darà al proprietario.
236. Qualora un uomo dia in affitto la sua barca ad un marinaio, ed il marinaio è negligente, e la barca faccia naufragio o vada alla deriva, il marinaio darà al proprietario della barca un'altra barca come risarcimento.
237. Qualora un uomo assoldi un marinaio e la sua barca, a la rifornisca di grano, vestiario, olio e datteri, ed altre cose del genere necessario ad equipaggiarla: se il marinaio è negligente, la barca fa naufragio, ed i suoi contenuti [vanno] rovinati, allora il marinaio risarcirà per la barca che fece naufragio e per tutto quanto vi si trovava ed egli rovinò. 238. Qualora un marinaio faccia naufragare la nave di un altro, ma la salvi, pagherà metà del suo valore in denaro.
239. Qualora un uomo assoldi un marinaio, gli pagherà sei gur di grano all'anno.
240. Qualora un mercantile si scontri con un traghetto, e lo faccia naufragare, il padrone della nave naufragata cercherà giustizia davanti a Dio; il padrone del mercantile, che ha fatto naufragare il traghetto, deve risarcire il proprietario per la barca e tutto ciò che ha rovinato.
241. Qualora uno marchi un bue per lavoro forzato, pagherà un terzo di mina in denaro.
242. Qualora uno prenda in affitto buoi per un anno, pagherà quattro gur di grano per i buoi da aratro.
243. Per affitto di bestiame da mandria egli pagherà tre gur di grano al proprietario.
244. Qualora uno prenda in affitto un bue o un asino, ed un leone lo uccida nel campo, la perdita incombe sul proprietario.
245. Qualora qualcuno prenda in affitto buoi, e li uccida per maltrattamento o percosse, risarcirà il proprietario, buoi per buoi.
246. Qualora un uomo prenda in affitto un bue, e ne rompa una zampa o il legamento del collo, risarcirà il proprietario con bue per bue.
247. Qualora qualcuno prenda in affitto un bue, e gli cavi un occhio, pagherà al proprietario metà del suo valore.
248. Qualora qualcuno prenda in affitto un bue, e rompa un corno, o ne tagli la coda, o ne ferisca il muso, pagherà un quarto del suo valore in denaro.
249. Qualora uno prenda in affitto un bue, e Dio lo colpisca a morte, l'uomo che l'ha affittato giurerà per Dio e sarà considerato incolpevole.
250. Qualora mentre un bue sta attraversando la strada (mercato) qualcuno lo spinge, e lo uccide, il proprietario non può accampare pretese (verso l'affittuario).
251. Qualora un bue sia un bue incornante, e mostri di essere un incornatore, ed egli non leghi le sue corna, o leghi il bue, ed il bue incorni un uomo libero per nascita e lo uccida, il proprietario pagherà mezza mina in denaro.
252. Qualora uccida lo schiavo di un uomo, pagherà un terzo di mina.
253. Qualora qualcuno si accordi con un altro perché si prenda cura del suo campo, gli dia seme, gli affidi un giogo di buoi, e lo obblighi a coltivare il campo, se egli rubi il grano o le piante, e li prenda per sé stesso, gli siano troncate le mani.
254. Qualora prenda il grano seminato per sé, e non usi il giogo di buoi, lo risarcirà per il valore del grano seminato.
255. Qualora subaffitti il giogo di buoi o rubi il grano seminato, non piantando alcunché nel campo, sarà chiamato in giudizio, e per ogni cento gan pagherà sessanta gur di grano.
256. Se la sua comunità non pagherà per lui, allora sarà messo nel campo con la mandria (al lavoro).
257. Qualora qualcuno assoldi un lavoratore del campo, gli pagherà otto gur di grano l'anno.
258. Qualora uno assoldi un conduttore di buoi, gli pagherà sei gur di grano l'anno.
259. Qualora qualcuno rubi una ruota per l’acqua dal campo, pagherà cinque shekels in denaro al proprietario.
260. Qualora qualcuno rubi uno shadduf (usato per trarre acqua dal fiume o dal canale) o un aratro, pagherà tre shekels in denaro.
261. Qualora qualcuno assoldi un mandriano per i buoi o per le pecore, gli pagherà otto gur di grano per anno.
262. Qualora qualcuno, una vacca o una pecora…
263. Qualora egli uccida il bovino o la pecora che gli erano stati dati, risarcirà il proprietario con un bovino per ciascun bovino ed una pecora per ciascuna pecora.
267. Qualora il mandriano trascuri qualcosa, ed avvenga un incidente nella stalla, allora il mandriano è in colpa per l'incidente che ha causato nella stalla, e deve risarcire il proprietario per il bovino o per la pecora.
268. Qualora qualcuno prenda in affitto un bue per trebbiare, l'importo del nolo è venti ka di grano.
269. Qualora egli prenda in affitto un asino per trebbiare, il nolo è venti ka di grano.
270. Qualora egli prenda in affitto un animale giovane per trebbiare, il nolo è dieci ka di grano.
271. Qualora qualcuno prenda in affitto buoi, carro e conduttore, pagherà centottanta ka di grano al giorno.
272. Qualora qualcuno prenda in affitto il carro da solo, pagherà quaranta ka di grano al giorno.
273. Qualora qualcuno assoldi un bracciante a giornata, gli pagherà dal Nuovo Anno fino al quinto mese (da Aprile ad Agosto, quando i giorni sono lunghi ed il lavoro duro) sei gerahs in denaro al giorno; dal sesto mese alla fine dell'anno gli pagherà cinque gerahs al giorno.
274. Qualora qualcuno assoldi un abile artigiano, gli pagherà come salario del ... cinque gerahs, come salario del vasaio cinque gerahs, di un sarto cinque gerahs, di ... gerahs, ... di un cordaio quattro gerahs, di ... gerahs, di un muratore ... gerahs al giorno.
275. Qualora qualcuno prenda in affitto un traghetto, pagherà tre gerahs in denaro al giorno.
276. Qualora prenda in affitto una barca da nolo, pagherà un gerah e mezzo al giorno.
277. Qualora qualcuno prenda in affitto una nave di sessanta gur, pagherà un sesto di shekel in denaro di nolo al giorno .
278. Qualora qualcuno compri uno schiavo maschio o femmina, e prima che sia trascorso un mese si manifesti il morbo di benu, restituirà lo schiavo al venditore, e riceverà il denaro che aveva pagato.
279. Qualora qualcuno compri uno schiavo maschio o femmina, ed una terza parte lo rivendichi, il venditore é responsabile per la rivendica.
280. Qualora mentre [si trova] all'estero un uomo compri uno schiavo maschio o femmina appartenente ad un altro del suo paese; qualora quando ritorni a casa il proprietario dello schiavo maschio o femmina lo riconosca: qualora lo schiavo maschio o femmina sia nativo del paese, li restituirà senza alcun denaro.
281. Se sono di un altro paese, il compratore dichiarerà la somma di denaro pagata per tale titolo al mercante, e terrà lo schiavo maschio o femmina.
282. Qualora uno schiavo dica al suo padrone: "Tu non sei il mio padrone," se lo portano in giudizio il suo padrone gli mozzerà l'orecchio.

Il dito indice puntato al cielo; la forma del codice di Hammurabi
Il dito indice puntato al cielo; la forma del codice di Hammurabi

 

(?)


 




-
©2024 MarcoFintina.com